Inviato esito

Gara #27

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA per il Comune di Morciano di Romagna
( gara per gli operatori economici invitati):
OGGETTO: ACCORDO QUADRO EX ART. 54 - D.LGS N. 50/2016 E S.M., PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DI VARCHI ZTL SUL TERRITORIO COMUNALE .
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Informazioni appalto

07/11/2019
Negoziata
Lavori
€ 171.000,00
Dott. Lorenzo Socci
Comune di Morciano di Romagna

Categorie merceologiche

323235 - Sistema di videosorveglianza

Lotti

Inviato esito
1
80735865EE
E64I19000440004
Solo prezzo
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA per il Comune di Morciano di Romagna
( gara per gli operatori economici invitati):
OGGETTO: ACCORDO QUADRO EX ART. 54 - D.LGS N. 50/2016 E S.M., PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DI VARCHI ZTL SUL TERRITORIO COMUNALE .
ACCORDO QUADRO EX ART. 54 - D.LGS N. 50/2016 E S.M., PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DI VARCHI ZTL SUL TERRITORIO COMUNALE
€ 169.500,00
€ 0,00
€ 1.500,00
€ 125.336,70
232 24/12/2019
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
02067170403 SINORA SRL
bis - Media: 17.430 - Scarto Medio: 2.665 - Rapporto: 0.152 - Soglia di anomalia: 20.095\n
Visualizza partecipanti

Scadenze

28/11/2019 13:00
05/12/2019 12:00
05/12/2019 15:00

Allegati

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14.30 kB

Chiarimenti

08/11/2019 14:35
Quesito #2
Buongiorno, vi chiediamo di confermare che non è subappalto l’eventuale subcontratto affidato dall’aggiudicatario a soggetti terzi nel quale sia presente solo una delle due  condizioni di valore e di incidenza della manodopera che invece devono sussistere congiuntamente affinché si configuri il subappalto (Art. 105– comma 2, secondo capoverso, del D.Lgs n. 50/2016 e smi).

Cordiali saluti
 
11/11/2019 17:48
Risposta

Quesito Originale:

Buongiorno, vi chiediamo di confermare che non è subappalto l’eventuale subcontratto affidato dall’aggiudicatario a soggetti terzi nel quale sia presente solo una delle due  condizioni di valore e di incidenza della manodopera che invece devono sussistere congiuntamente affinché si configuri il subappalto (Art. 105– comma 2, secondo capoverso, del D.Lgs n. 50/2016 e smi).

Cordiali saluti

RISPOSTA/PRECISAZIONE CUC:
Spett.le operatore economico,
a precisazione ed integrazione della risposta precedente, che si riporta in parte, si premette che la gestione del subappalto avverrà direttamente con il Rup del Comune committente, non con la  Centrale Unica di Committenza, la quale quindi si limita a fornire interpretazioni normative.
Come detto, ai sensi del Codice “il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte di prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto”. Detta previsione, che può apparire pleonastica e “scontata” è tuttavia estremamente utile a chiarire che cosa “non”  costituisca subappalto; la definizione di cosa appunto non costituisca subappalto può essere riassunta come segue: “attività poste in essere da terzi nell’ambito dell’esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture che non si sostanzino nel trasferimento di compiti esecutivi di parte delle prestazioni oggetto del contratto pubblico originario”.
Ciò significa inequivocabilmente che è subappalto quando vi sono attività poste in essere da terzi nell’ambito dell’esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture che si sostanzino nel trasferimento di compiti esecutivi di parte delle prestazioni oggetto del contratto pubblico originario.
Il principio posto dal secondo capoverso del comma 2 dell’art.105 va inteso come una precisazione di dettaglio minimo per poter effettivamente dichiarare una tale attività come subappalto.
La vecchia definizione posta dall’art.118 comma 11 del D.Lgs.163/06 non lasciava alcun dubbio sul fatto che l’importo superiore a 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate e l'incidenza del costo della manodopera e del personale superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare, fossero le “condizioni” per potersi parlare di “subappalto”.
Non v’è quindi motivo di pensare il contrario dell’attuale definizione pur scritta in maniera meno chiara.
In ogni caso, ripartiamo dall’analisi dei due requisiti:
E’ da riportare nel novero del subappalto sempre e comunque:
a) qualunque contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate;
b) qualunque contratto qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
A parere di questa CUC, e della prassi dei Rup, l’apposizione “e” non va intesa nel senso che per esserci subappalto debbano essere presenti congiuntamente e contemporaneamente i due requisiti, ma va intesa nel senso che si tratta di subbappalto qualora vi sia un  contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate; tuttavia, qualora non ricorra tale condizione, è comunque subappalto qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L’apposizione “e” va pertanto intesa nel senso che si avrà subappalto “tanto” nella prima ipotesi “quanto” nella seconda.
In altre parole, si può parlare di una condizione di primo livello, corrispondente a quella della lettera a) sopra evidenziata, cioè se vi è un contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate, si avrà sempre subappalto, senza necessità di ulteriori verifiche.
Tuttavia, vi è anche una condizione di “secondo livello”, corrispondente a quella della lettera b) sopra evidenziata, nel senso che qualora non sia presente la condizione di cui alla lettera a), si entrerà comunque nel novero del subappalto qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
Questa risposta supera la precedente e va intesa come quella propria di codesta CUC.
Cordiali saluti,
Il Rup



 
08/11/2019 10:08
Quesito #3
QUESITO:
Siamo a chiedere se l’allegato 5 “Dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa” possa essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante per se e in nome e per conto di tutti i soggetti tenuti a presentare tale dichiarazione. non tutti i nostri soggetti posseggono la firma digitale.
in attesa di un Vs riscontro si porgono distinti saluti

RISPOSTA CUC:
Spett.le operatore economico, in merito al Suo cortese quesito, nella comunicazione del Presidente ANAC dell’8/11/2017, l’autorità fornisce suggerimenti in merito appunto alla questione se le dichiarazioni richieste possano essere sostituite da una dichiarazione “unica” del legale rappresentante.
La risposta sembra poter essere affermativa e ciò in particolare in base alla parte del comunicato del Presidente ANAC che recita: “Il  possesso dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal legale  rappresentante dell’impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti  indicati al comma 3 dell’art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi  oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono  essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta. Resta  ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R.  n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni  false in ordine al possesso del requisito in esame.
Si precisa che questa stazione appaltante richiede, al fine della velocità della gara, l’indicazione dei dati identificativi da parte dell’operatore economico già in questa fase.
L’ANAC conclude infine con un suggerimento agli operatori economici che questa CUC condivide:
“Ciò posto, appare opportuna  l’adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate  cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni  incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva  acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni  sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla  norma, imponendo agli stessi l’onere di comunicare eventuali variazioni e  prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione”.

Cordiali saluti
CUC Valconca
Il Rup

 
11/11/2019 17:55
Risposta
QUESITO:
Siamo a chiedere se l’allegato 5 “Dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa” possa essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante per se e in nome e per conto di tutti i soggetti tenuti a presentare tale dichiarazione. non tutti i nostri soggetti posseggono la firma digitale.
in attesa di un Vs riscontro si porgono distinti saluti

RISPOSTA CUC:
Spett.le operatore economico, in merito al Suo cortese quesito, nella comunicazione del Presidente ANAC dell’8/11/2017, l’autorità fornisce suggerimenti in merito appunto alla questione se le dichiarazioni richieste possano essere sostituite da una dichiarazione “unica” del legale rappresentante.
La risposta sembra poter essere affermativa e ciò in particolare in base alla parte del comunicato del Presidente ANAC che recita: “Il  possesso dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal legale  rappresentante dell’impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti  indicati al comma 3 dell’art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi  oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono  essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta. Resta  ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R.  n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni  false in ordine al possesso del requisito in esame.
Si precisa che questa stazione appaltante richiede, al fine della velocità della gara, l’indicazione dei dati identificativi da parte dell’operatore economico già in questa fase.
L’ANAC conclude infine con un suggerimento agli operatori economici che questa CUC condivide:
“Ciò posto, appare opportuna  l’adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate  cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni  incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva  acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni  sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla  norma, imponendo agli stessi l’onere di comunicare eventuali variazioni e  prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione”.

Cordiali saluti
CUC Valconca
Il Rup

 
14/11/2019 08:32
Quesito #4
a seguito della Vs comunicazione di proroga , siamo a chiedere se la cauzione provvisoria che avevamo già predisposto sia da modificare con  le nuove date. 
in attesa di un Vs riscontro si porgono distiniti saluti
 
14/11/2019 10:29
Risposta
RISPOSTA CUC:
Non è richiesta tale modifica, l’importante è che la cauzione faccia riferimento chiaramente alla gara.
Cordiali saluti,
Il Rup

CUC - Unione della Valconca

Via Tavoleto, 1835. Centro Lamas, Scala A. San Clemente (RN)
Tel. 0541 862420 - 851712
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