Inviato esito

Gara #26

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA per il Comune di Montescudo - Monte Colombo ( gara per gli operatori economici invitati)
Oggetto: "MIGLIORAMENTO STATICO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BAMBI DI TRARIVI"
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Informazioni appalto

29/07/2019
Negoziata
Lavori
€ 294.316,60
GAVIANI GABRIELE Dott. Lorenzo Socci
Comune di Montescudo - Monte Colombo

Categorie merceologiche

45 - Lavori di costruzione

Lotti

Inviato esito
1
7992283094
B58E18000160002
Solo prezzo
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA per il Comune di Montescudo - Monte Colombo ( gara per gli operatori economici invitati)
Oggetto: "MIGLIORAMENTO STATICO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BAMBI DI TRARIVI"
Miglioramento statico sismico edificio scolastico scuola Bambi di Trarivi
€ 284.316,60
€ 0,00
€ 10.000,00
€ 217.912,20
144 29/08/2019
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
01675050767 MONTANARELLA COSTRUZIONI SRL
bis - Media: 22.882 - Scarto Medio: 1.722 - Rapporto: 0.075 - Soglia di anomalia: 27.458\n
Visualizza partecipanti

Scadenze

09/08/2019 13:00
13/08/2019 12:00
29/08/2019 15:10

Allegati

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09/08/2023 17:52
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Chiarimenti

30/07/2019 09:30
Quesito #1
Buongiorno,
in caso di ATI,il sopralluogo obbligatorio deve essere svolto da soggetto munito di delega dipendente di uno degli operatori economici del raggruppamento o può essere svolto da altro soggetto munito di delega?
________

Buongiorno,
le modalità sono esplicate (peraltro riprendendo pedissequamente la normativa) all'art. 2 (pag.4) della lettera di invito:

"In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale, procuratore, direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da un soggetto diverso incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato, a cura del consorzio, da un soggetto munito di delega conferita dal Consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori".

L'Anac (parere n. 714 del 31 luglio 2018) ha ulteriormente precisato che, nel caso degli RTI costituendi, in particolare, poiché il raggruppamento giuridicamente ancora non esiste, non essendo stato costituito, è necessario che il sopralluogo venga effettuato da tutte le imprese associate, ovvero da un rappresentante di uno dei soggetti raggruppati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

Tale impostazione è stata ribadita dall’Autorità sia nel Bando-tipo n. 1 per contratti di servizi e forniture sopra soglia che nel Bando-tipo n. 2 per l’affidamento di servizi di pulizia, nei quali si prevede che – in caso di RTI costituendo – il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante di uno dei soggetti raggruppati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

Cordiali saluti,
CUC Valconca
30/07/2019 10:17
Risposta
Buongiorno,
le modalità sono esplicate (peraltro riprendendo pedissequamente la normativa) all'art. 2 (pag.4) della lettera di invito:

"In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale, procuratore, direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da un soggetto diverso incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato, a cura del consorzio, da un soggetto munito di delega conferita dal Consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori".

L'Anac (parere n. 714 del 31 luglio 2018) ha ulteriormente precisato che, nel caso degli RTI costituendi, in particolare, poiché il raggruppamento giuridicamente ancora non esiste, non essendo stato costituito, è necessario che il sopralluogo venga effettuato da tutte le imprese associate, ovvero da un rappresentante di uno dei soggetti raggruppati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

Tale impostazione è stata ribadita dall’Autorità sia nel Bando-tipo n. 1 per contratti di servizi e forniture sopra soglia che nel Bando-tipo n. 2 per l’affidamento di servizi di pulizia, nei quali si prevede che – in caso di RTI costituendo – il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante di uno dei soggetti raggruppati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

Cordiali saluti,
CUC Valconca
30/07/2019 11:02
Quesito #2
Buongiorno, siamo in possesso della categoria OG1 3°,in fase di gara possiamo dichiarare il subappalto totale (100%) della categoria OS32? 
30/07/2019 13:05
Risposta
Spett.le operatore economico,
in merito al Suo cortese quesito, si desidera evidenziare che la categoria OS32 è una categoria superspecialistica, ai sensi del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248.
Le categorie di lavori appartenenti a quelle superspecialistiche prevedono una normativa derogatoria rispetto a quella principale di cui all'art.105 comma 2 del Codice.
La norma generale infatti, consente di subappaltare sino al 40% del valore dell'intera opera.
Invece, come anticipato, vi sono delle regole specifiche per le opere superspecialistiche, poste:
a) dall'art. 105 comma 5 del Codice ("Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere...");
b) dal Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, art. 1 comma 2 ("Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere").

Pertanto la categoria/opera superspecialisitca può essere appaltata solo fino al 30% del valore della categoria stessa (e non quindi dell'intero appalto). Nel caso specifico perciò, per le ragioni sopra riportate, non è possibile dichiarare il subappalto totale (100%) della categoria OS32.

Cordiali saluti,
CUC Valconca
 
30/07/2019 11:34
Quesito #3
In merito all'OS32 (€ 37.796,28) nel disciplinare viene citato che la categoria scorporabile può essere eseguita ricomprendendola ai sensi dell'art.92 comma 1 DPR 207/10 nella categoria principale OG1.
Pertanto si chiede se la Scrivente, in possesso di OG1 IV bis e non della OS32 possa partecipare in forma singola o eventualmente usufruire dell'art.90 DPR 207/10.
02/08/2019 11:34
Risposta
Spett.le operatore economico,

la questione da Lei posta è molto interessante da un punto di vista dottrinario ed è stato affrontato sovente anche dalla giurisprudenza.
Si ritiene che il principio normativo principale di cui tener conto sia quello posto dall'art.92 comma 7 del d.P.R.207/10 (in questo senso va inteso il riferimento all'art 92 comma 1 del medesimo decreto) ) il quale stabilisce che: "Il bando di gara, l’avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedano lavorazioni relative ad una o più categorie di cui all’articolo 107, comma 2, di importo non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al quindici per cento ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell’articolo 90".
La norma appare piuttosto chiara, in ipotesi di presenza di categorie superspecialistiche inferiori a 150.000 euro, si può applicare il principio di cui all'art.90 del d.P.R.207/10.
Tale articolo, come noto, prevede che:
"Fermo restando quanto previsto dall’articolo 38 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica".
 
Il dubbio può allora eventualmente porsi se, essendo la presente gara di valore superiore ad euro 150.000, il principio dell'art.92 comma 7 del D.P.R.207/10 possa applicarsi alla categoria superspecialistica OS 32, essa si, presa singolarmente dal resto dell'appalto, inferiore a 150.000 euro.
La risposta si ritiene senz'altro affermativa, innanzitutto ai sensi dell'art.60 comma 2 del d.p.r.207/10 che stabilisce che: "La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro".
Il legislatore non parla di "appalto" ma di "lavori", pertanto letteralmente la norma appare ragionevolmente riferirsi alle singole categorie e non all'appalto nel suo complesso.
Su questo si veda anche il parere ANAC 86 del 30/5/2012 nella parte in cui, riferendosi proprio ad una fattispecie identica alla presente, afferma che: " Più specificamente, per poter affermare l’obbligatorietà dell’attestazione di qualificazione e ritenere legittimi eventuali provvedimenti di esclusione, occorre aver riguardo all’importo dei lavori e al soggetto esecutore di questi ultimi, nel senso che solo se i lavori oggetto di affidamento sono di importo superiore ai 150.000, l’attestazione in capo all’esecutore è condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei necessari requisiti di capacità tecnica e finanziaria. Ma se l’importo dei lavori è inferiore a 150.000 euro, l’esecutore di questi non deve necessariamente essere in possesso dell’attestazione SOA, potendo partecipare all’appalto in forza dell’art. 90 D.P.R. 207/2010…”
E ancora: “Tale conclusione si giustifica anche alla luce di una interpretazione dell’art. 90 D.P.R. 207/2011 (art. 28 D.P.R. 34/2000) in senso “comunitariamente orientato” e rivolto a rispettare il principio generale della massima partecipazione alle selezioni per l’affidamento di appalti pubblici, tenuto conto altresì della circostanza che l’amministrazione, attraverso il deposito dell’equipollente certificazione, non viene a trovarsi in una posizione di rischio circa l’eventuale affidamento dell’appalto ad un soggetto professionalmente inadeguato, potendo pur sempre verificare la veridicità del contenuto di quanto attestato dalla concorrente. (TAR Toscana, Firenze, sentenza del 15 gennaio 2007 n. 12). In ultimo si richiama la Determinazione 18 luglio 2011, n. 15/2001 dell’Autorità nella parte in cui chiarisce chequalora le lavorazioni scorporabili o subappaltabili siano di importo inferiore ai 150.000 euro, le imprese che assumono l’esecuzione di dette lavorazioni, nel caso in cui non siano in possesso di attestazione SOA, debbono possedere i requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. 34/2000 e, cioè, avere eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, un importo di lavori non inferiore all’importo del contratto da stipulare, avere sostenuto nel suddetto periodo un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti e dimostrare di avere la disponibilità di adeguata attrezzatura”.
Naturalmente, qualora non si disponga dell’attestazione SOA per la categoria OS32, non sarà sufficiente una semplice dichiarazione ai sensi dell’art.90 del d.P.R.207/10, ma tale dichiarazione andrà debitamente dimostrata e motivata.
La CUC escluderà pertanto quell’operatore economico che, privo della SOA OS32, si limitasse ad “affermare apoditticamente di essere qualificata” nella categoria per la quale non si possedesse la SOA (su questo vedi ad esempio Parere Anac 8 del 16/1/14).
 
In merito alla giurisprudenza, la recente sentenza TAR Lombardia  859 del 17/9/18 conferma i principi sopra esposti, ampliandoli anzi anche alle categorie di lavori non superspecialistici.
 
Cordiali saluti,
 
CUC Valconca
Il Rup
Dott. Lorenzo Socci
 
05/08/2019 14:44
Quesito #4
buongiorno
si chiede un chiarimento in merito alla natura dell'appalto perché nel modulo di presentazione domanda
alla voce 9 ter) si legge "di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa,  convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile e che quindi....."
mentre alla voce 28) si legge "di prendere atto che si tratta di appalto a misura".
05/08/2019 15:41
Risposta
Spett.le operatore economico,
l'indicazione a corpo è un refuso, si tratta infatti di un appalto a misura come chiaramente esplicitato sin dalla fase della ricerca di mercato e rimarcato nel capitolato e nella lettera di invito. Ogni eventuale riferimento ad appalto a corpo è pertanto errato.
Cordiali saluti,
CUC Valconca
05/08/2019 14:57
Quesito #5
buongiorno
In merito all'autocertificazione dell'avvenuto acquisto delle marche da bollo da €. 16,00 (Allegato 7), si chiede se sia possibile acquistare le marche da bollo cartacee in tabaccheria e indicare i numeri seriali negli appositi spazi del suddetto Allegato 7?
Nel caso partecipazione alla gara in R.T.I. ancora da costitutire, è chiaro che si debbano compilare 2 Moduli Presentazione Domanda, la domanda è se entrambi i moduli debbano essere corredati di marca da bollo  o se vada solo nel modulo del Mandatario?
05/08/2019 15:53
Risposta
Gent.mo operatore economico,
premesso che vanno compilati anche altri allegati, tra i quali ad esempio, l'allegato 2, si precisa che, in merito all'allegato 1 sul quale verte il Suo gentile quesito, sia il mandante che il mandatario devono allegare la rispettiva marca da bollo; la stessa può assumere le forme da Lei indicate e cioè acquisto di marca da bollo cartacea ed indicazione del numero nell'allegato 7. La marca da bollo va naturalmente "annullata".
cordiali saluti,
CUC Valconca
 
07/08/2019 09:39
Quesito #6
Con la presente si chiede se è ammessa la partecipazione in ATI tra la sottoscritta impresa avente la categoria OG1 con impresa avente la categoria OS32 che non è stata invitata alla procedura negoziata in essere. Sicuri di un vs. immediato riscontro alla presente ed in attesa di chiarimenti si inviano cordiali saluti.
08/08/2019 17:21
Risposta
Spett.le Operatore economico,
è ammessa la partecipazione, purchè l'impresa estratta sia mandataria dell'ATI.
Distinti saluti


Centrale Unica  di Committenza
Unione della Valconca
05/08/2019 17:13
Quesito #7
Buongiorno
chiediamo se possibile partecipare in ATI con altro consorzio come segue:
cat. OG1 consorzio XXXXXXXX (capogruppo)
cat. OS32 altro consorzioXXXXXX (mandante)
Grazie per un gentile riscontro e Cordiali Saluti
 
09/08/2019 08:33
Risposta
Gent.mo operatore economico,
 
a riscontro del Suo cortese quesito, appare opportuno preliminarmente analizzare l’art. 45 comma 2 del D. Lgs.50/16 il quale recita che:
 
“Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c)…”;
 
Pur non avendo Lei precisato che tipo di consorzio sia il Vostro né quello relativo al mandante, si ritiene verosimile che rientriate o nella definizione di cui alle lettere b) o c) e quindi, conseguentemente, nella definizione di cui alla lettera d), lettera quest’ultima che prevede chiaramente la possibilità che un raggruppamento temporaneo possa essere composto da qualunque dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) o c).
 
In merito ai requisiti dei rispettivi consorzi, come affermato dalla più recente giurisprudenza in una gara per l’affidamento di lavori “Non è in discussione la generale operatività del “cumulo alla rinfusa” per i consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50 del 2016, che, quindi, ferma restando la possibilità di qualificarsi con i requisiti posseduti in proprio e direttamente, possono ricorrere anche alla sommatoria dei requisiti posseduti dalle singole imprese partecipanti, come chiarito ormai dall’art. 47, comma 2, dello stesso codice dei contratti pubblici (così Cons. Stato, V, 27 agosto 2018, n.5057)” (Cons. Stato, Sez. V, 16.1.2019, n. 403).
 
Cordiali saluti,
 
CUC Valconca
01/08/2019 12:30
Quesito #8
Buongiorno
La scrivente è in possesso della categoria OG1-IV ma non della categoria OS32-I e chiede se sia possibile partecipare alla gara utilizzando la qualificazione di un subappaltatore in possesso della categoria OS32-I subappaltando una quota del lavoro entro i limiti del 30% della categoria stessa.
Cordiali saluti
09/08/2019 08:33
Risposta
Buongiorno,
non mi è chiarissima la richiesta, cerco allora di fornirLe una risposta generale, prendendo spunto anche da precedenti risposte, che, mi auguro, possa soddisfare il Suo dubbio. In caso contrario, sono a Sua disposizione per ulteriori chiarimenti.

Come anche da Lei evidenziato, la categoria OS32 è superspacialistica, ai sensi del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248.
Vi sono delle regole specifiche, in termini di subappalto, per le opere superspecialistiche, poste:
a) dall'art. 105 comma 5 del Codice ("Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere...");
b) dal Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, art. 1 comma 2 ("Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere").

Pertanto la categoria/opera superspecialisitca può essere appaltata solo fino al 30% del valore della categoria stessa (e non quindi dell'intero appalto). Nel caso specifico perciò, per le ragioni sopra riportate, non è possibile dichiarare il subappalto totale (100%) della categoria OS32.
Ciò significa che limitarsi a subappaltare solo il 30% della OS32 non consentirebbe, qualora non si trovassero soluzioni alternative, di essere ammessi alla procedura, non essendo sufficienti i requisiti di partecipazione,

cordiali saluti,

CUC Valconca
30/07/2019 16:37
Quesito #9
Salve, 
la scrivente Società, chiede se la categoria OS32 può essere subappaltata al 100% a ditta qualificata, in quanto la percentuale è inferiore al 15%.
Si resta in attesa di un Vostro riscontro
Distinti Saluti
09/08/2019 08:34
Risposta
Spett.le operatore economico,
si è già risposto a questo quesito e la risposta è pubblica ed è stata ricevuta da tutti voi operatori economici.
Pertanto, la si riporta qui di seguito. Si pone preliminarmente l'accento sul fatto che non rileva in alcun modo il fatto che la OS32 sia inferiore al 15%. La percentuale dirimente, infatti, è quella del 10%, percentuale, quest'ultima, chiaramente riportata all'art.1 comma 2 del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 e richiamata dall'art.105 comma 2 del codice che, rimandando all'art.89 comma 11, rimanda anche in tal caso alla percentuale del 10%. Pertanto la OS32, essendo superiore al 10% dell'appalto, non può essere subappaltata al 100% ma nei limiti del 30% della detta categoria.

DA QUI, RISPOSTA PRECEDENTE:
"in merito al Suo cortese quesito, si desidera evidenziare che la categoria OS32 è una categoria superspecialistica, ai sensi del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248.
Le categorie di lavori appartenenti a quelle superspecialistiche prevedono una normativa derogatoria rispetto a quella principale di cui all'art.105 comma 2 del Codice.
La norma generale infatti, consente di subappaltare sino al 40% del valore dell'intera opera.
Invece, come anticipato, vi sono delle regole specifiche per le opere superspecialistiche, poste:
a) dall'art. 105 comma 5 del Codice ("Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere...");
b) dal Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, art. 1 comma 2 ("Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere").

Pertanto la categoria/opera superspecialisitca può essere appaltata solo fino al 30% del valore della categoria stessa (e non quindi dell'intero appalto). Nel caso specifico perciò, per le ragioni sopra riportate, non è possibile dichiarare il subappalto totale (100%) della categoria OS32.

Cordiali saluti,
CUC Valconca"
05/08/2019 19:05
Quesito #10
buonasera
si chiede se nell'ultima pagina dell'Allegato 2 le firme debbano essere apposte solo digitalmente o se vadano apposte anche a penna nella casella Firma del legale rappresentante?  
14/08/2019 13:27
Risposta
Spett.le operatore economico, 
sarebbe opportuno firmare in maniera autografa all'interno dello schema dell'ultima pagine dell'allegato 2, così anche da rimarcare i ruoli Nel raggruppamento ma ciò, in caso di mancanza,  non è sicuramente elemento di esclusione qualora naturalmente l'allegato 2 sia firmato digitalmente da tutti i partecipanti all'RTI,
cordiali saluti,
CUC Valconca

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