Inviato esito

Gara #24

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA per il Comune di Montescudo – Monte Colombo
( gara per gli operatori economici invitati):
OGGETTO: AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO IN LOCALITA' TAVERNA
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Informazioni appalto

07/11/2019
Negoziata
Lavori
€ 540.927,57
Dott. Lorenzo Socci
Comune di Montescudo - Monte Colombo

Categorie merceologiche

452122 - Lavori di costruzione di impianti sportivi

Lotti

Inviato esito
1
8067238F62
B23E18000030006
Solo prezzo
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA per il Comune di Montescudo – Monte Colombo
( gara per gli operatori economici invitati):
OGGETTO: AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO IN LOCALITA' TAVERNA
AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO IN LOCALITA' TAVERNA
€ 523.111,33
€ 0,00
€ 17.816,24
€ 421.935,44
16 03/02/2020
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
14243091007 GALLEON BUILDINGS S.R.L.
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Visualizza partecipanti

Scadenze

28/11/2019 12:00
04/12/2019 12:00
04/12/2019 15:00

Allegati

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Chiarimenti

12/11/2019 16:52
Quesito #1
Sul modulo di partecipazione, all’indagine di mercato, è stato indicato un operatore economico, come mandante di un RTI. In fase di partecipazione è possibile sostituire solo il mandante, comunque in possesso dei requisiti previsti.

Inoltre, il possesso della categoria OG11 (Impianti tecnologici), anzichè della OS28, soddisfa i requisiti di partecipazione alla gara.

Grazie
12/11/2019 18:30
Risposta
QUESITO 1:
Sul modulo di partecipazione, all’indagine di mercato, è stato indicato un operatore economico, come mandante di un RTI. In fase di partecipazione è possibile sostituire solo il mandante, comunque in possesso dei requisiti previsti.
RISPOSTA CUC:
Si, alle condizioni di quanto segue: l’art. 48 comma 11 del D.Lgs.50/16 precisa che: “In caso di procedure ..... negoziate, ….. l'operatore economico invitato individualmente ….. ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti”. E’ chiaro che il principio posto dalla norma vada interpretato nel massimo rispetto del “favor partecipationis” dell’operatore economico; in questo caso, se in fase di indagine di mercato era stato indicato un diverso mandante ciò non inficia la partecipazione del mandatario che avrebbe persino potuto, appunto, presentare, in fase di indagine di mercato, la propria candidatura anche come concorrente singolo e poi partecipare, in sede di gara, quale mandatario. Si rabadisce, quindi, che alla fase di partecipazione di mercato deve aver presentato domanda colui che poi, in sede di gara, svolgerà il ruolo di mandatario.


QUESITO 2
Inoltre, il possesso della categoria OG11 (Impianti tecnologici), anzichè della OS28, soddisfa i requisiti di partecipazione alla gara.
RISPOSTA CUC:
Si, ai sensi dell’art. 79 comma 16 del d.P.R. 207/10 che recita: “L’impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta...”.

Cordiali saluti,
CUC Valconca
Il Rup
08/11/2019 11:28
Quesito #2
Spett Ente, Spett RUP,  avendo una OS32 classificca IV si chiede se è possibile partecipare in forma singola, dichiarando di subappaltare le categorie scorporabili OS32 e OS28.
14/11/2019 09:07
Risposta
Spett Ente, Spett RUP,  avendo una OS32 classificca IV si chiede se è possibile partecipare in forma singola, dichiarando di subappaltare le categorie scorporabili OS32 e OS28.

RISPOSTA CUC:
A totale correzione della precedente risposta e a seguito del diverso orientamento assunto in data odierna e comunicato a tutti gli operatori economici in gara, si applica l’ordinario limite del 40% al subappalto, ai sensi dell’aret.105 comma 2 del Codice.

Cordiali saluti,
Il Rup

RISPOSTA ENTE:
Al quesito: “quali sono le lavorazioni o voci di computo metrico facenti parte della  categoria OS32” si risponde come segue:
da n. d’ordine 1 a 59, da 118 a 163, 212, 214, da 216 a 218.

Cordiali saluti
Il RUP dell’Ente
 
25/11/2019 11:37
Quesito #3
Spett. Le Stazione Appaltante,
dalla vs pec inviata alla ns. ditta in data 14/11  contente il capitolato tecnico, si legge che le lavorazioni o voci del computo facenti parte della categoria OS 32 sono  da N° 1-59, da N° 118-163, 212, 214, da N°216-218.
Si nota, pertanto, che la maggioranza delle voci/lavorazioni che avete indicato come rientranti nella categoria OS 32 sono, invero, lavorazioni che non potrebbero assolutamente rientrare all’interno di un Os32, secondo quanto disposto dal Allegato A del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
In virtù del predetto allegato la categoria OS 32: STRUTTURE IN LEGNO è cosi caratterizzata:
“Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati"
Invece nel presente appalto troviamo lavorazioni del tipo: scavi di sbancamento impianto fognante, pavimentazione campo polivente, realizzazione piazzale parcheggio, impianto elettrico totalmente inconferenti con la categoria OS 32, bensì palesemente riconducibili  alla rispettivamente categorie  OG 1-OG. 3-OS30: OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI, sempre in base al citato decreto che prevede quanto segue:
“Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie”.OG 3OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI “Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aereomobili ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera”
OS30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI
“Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione".
Anche a voler subappaltare la quota del 30% come indicata da lettera di invito gli importi delle lavorazioni come sopra indicati  comunque non consentirebbero il subappalto poiché di importo ben superiore al limite indicato.
In questo modo si determina un gravissimo pregiudizio dei principi cardine in materia di partecipiamo alle gare d’appalto ossia il favor partecipationis e la par condicio dei concorrenti andando così a favorire imprese  che hanno al loro interno sia la qualifica SOA per la categoria OS 32, sia la possibilità di svolgere interamente tutte quelle lavorazioni che a Vs. parere rientrerebbero nella categoria OS 32 e che invece esulano e addirittura superano ben oltre il 30% della possibilità di ricorrere al subappalto.
Attendiamo pertanto Vs. riscontro.
Distinti saluti 
 
26/11/2019 13:17
Risposta
Spett.le operatore economico richiedente
E, p.c.
Spett.le Centrale Unica di Committenza Unione Valconca

In merito alla Vostra richiesta pervenuta a questo Ente, sul punto, occorre preliminarmente evidenziare che, la corretta individuazione delle categorie generali o speciali di cui si compone l’appalto rientra, secondo un orientamento più volte ribadito dall’Autorità, nelle specifiche competenze ed attribuzioni del progettista, (Cfr. Pareri nn 67/2009; 217/2010; 107/2011; 111/2011; 172/2012).

L’Amministrazione Comunale a supporto del proprio operato, precisa quindi di aver valutato e ritenuto che la realizzazione del prefabbricato, come declarato nella categoria OS 32, non potesse essere considerato un autonomo lavoro (vedi, a questo proposito, anche la determina dell’Autorità n. 12/2001), in quanto “..la produzione, fornitura ed il montaggio di strutture o componenti prodotte industrialmente le quali normalmente richiedono lavorazioni integrative o di completamento da eseguirsi direttamente in cantiere e possono costituire, in via alternativa, parti di un lavoro o di un'opera da realizzare oppure un autonomo lavoro o un'autonoma opera. Ad esempio: la realizzazione di un ponte con travi precompresse prefabbricate comporta la fornitura e posa in opera delle travi e la realizzazione in cantiere, oltre che di fondazioni, piloni ecc, anche di solette di completamento per l'inserimento del bene fornito nell'opera da realizzare..”; quindi nel caso di cui al presente appalto si è valutato e ritenuto che la fornitura e posa in opera del prefabbricato non possa essere considerato un lavoro autonomo ma bensì parte di un lavoro o di un’opera da realizzare.
L’Anac, peraltro, ha ribadito tale principio anche nella più recente deliberazione nr. 14 del 10/4/2013.
Inoltre si precisa che nel momento in cui vengono individuate le categorie si ignora chi parteciperà ad una procedura di gara, non è pertanto condivisibile l’affermazione di produrre asseriti “gravissimi pregiudizi dei principi cardine in materia di partecipazione alle gare d’appalto ossia il favor partecipationis e la par condicio dei concorrenti” né tanto meno di “favorire” determinati operatori economici in possesso di determinate categorie. Come ben noto gli operatori economici che hanno manifestato interesse sono stati estratti a sorte e solo gli estratti a sorte sono stati invitati alla gara; in fase di ricerca di mercato, cui avete partecipato, erano già note le categorie poste a base di gara.
Si ricorda, in ultimo, che permane, per gli operatori economici privi di tutte le categoria richieste, la possibilità di partecipare in RTI; tali normative esistono proprio per consentire agli operatori economici privi di una categoria indicata in sede di gara di poter comunque parteciparvi, nelle forme e nei limiti consentite dalla legge.

Il R.U.P.
dell’Amministrazione Comunale
27/11/2019 13:15
Quesito #4
Spett.le CUC,
la scrivente ha manifestato interesse come capogruppo di costiuendo RTI. Considerato che possiede categoria OS32 III^ e OG3II^, è possibile partecipare come singolo operatore economico, dicharando il subappalto totale della categoria OS28?
Grazie
28/11/2019 11:01
Risposta
Quesito Originale:
Spett.le CUC,
la scrivente ha manifestato interesse come capogruppo di costiuendo RTI. Considerato che possiede categoria OS32 III^ e OG3II^, è possibile partecipare come singolo operatore economico, dicharando il subappalto totale della categoria OS28?
Grazie

___________

RISPOSTA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA:

Spett.le operatore economico,

i quesiti, di fatto, sono due, infatti la premessa è che in fase di manifestazione di interesse/ricerca di mercato Lei ha evidenziato di volersi presentare come capogruppo mandataria di una RTI; inoltre la Sua azienda, qualora si presentasse come operatore singolo, possiede una classifica corrispondente all’importo totale dei lavori ma non possiede la qualifica per una delle categoria scorporabili, quest’ultima a qualificazione obbligatoria

In merito al primo punto:
si ritiene che il punto da Lei evidenziato vada interpretato secondo i crismi del “favor partecipationis”.
Non c’è un principio normativo chiaro sul punto, a differenza dell’ipotesi contraria, ai sensi dell’art.48 comma 11 del Codice, nella quale un operatore economico che partecipi alla ricerca di mercato singolarmente possa però poi presentare domanda anche come mandatario di operatori riuniti.
Ad una prima valutazione non sembra di potersi cogliere alcun motivo valido per non dare un’interpretazione positiva anche all’ipotesi contraria che è quella oggetto della presente fattispecie. Non va dimenticato, infatti, che la fase di ricerca di mercato non è  una vera e propria fase della gara, diciamo che si tratta di una fase di pre-gara, peraltro eventuale in quanto non vincola le stazioni appaltanti a procedere poi con effettivamente con la procedura.
In ogni caso, in particolare in tempi recenti, giurisprudenza costante si è consolidata nel senso di accettare una modifica della struttura dell’operatore economico tra la fase di pre-gara e quella di gara. Anche in tal caso la giurisprudenza è intervenuta in particolare nelle modifiche di un RTI, ma anche in questo caso si ritiene corretta una lettura che vede estendibile anche alla questione da Lei prospettata i principi individuati dalla giurisprudenza, principi e condizioni che si riassumo qui di seguito; a) che tale modifica avvenga prima della presentazione dell’offerta; b) che non interessi l’operatore capogruppo; c) non incida negativamente sul livello di qualificazione del partecipante alla gara.
Tutti e tre i requisiti di cui sopra sono presenti.

Si ritiene che, per quanto sopra, la Sua ditta possa partecipare anche come operatore singolo.

In merito al secondo punto:
il Suo quesito ricade all’interno del principio del c.d. subappalto “necessario” o “qualificante”.
La regola del subappalto “necessario” è la seguente:
se l’operare economico possiede la qualifica per la categoria prevalente, con una classifica corrispondente all’importo totale dei lavori, ma non quella per la scorporabile/i a qualificazione obbligatoria (non SIOS), può cmq partecipare dichiarando che subappalterà il 100% della categoria mancante. Questo, naturalmente, senza superare la quota massima del 40% del subappalto prevista dall’art.105 comma 2 del Codice.

Qual sono i principi normativo che consentono quanto detto sopra?

Occorre fare riferimento all’art.92 comma 1 del d.P.R.207/10 e all’art.12 comma 2 della Legge 80/14 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47).

L’art.92 comma 1 del d.P.R.207/10 recita: “Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente”.

L’Art.12, comma 2 lett.b) della Legge 80/2014, recita:
2. In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni:
b) non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell’allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Il c.d. subappalto necessario è una produzione giurisprudenziale univoca e indiscussa e può essere riassunta nella seguente recente sentenza del Tar Lazio, Roma, Sez. II Bis, 6 marzo 2019, nr.3023:

“…Dal predetto comma 2 dell’art. 12 del d.l. n. 47/2014 e dall’art. 92 c. 1 del DPR n. 207/2010 … scaturisce, in verità, la regola generale per cui l’impresa singola che sia qualificata nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori può eseguire tutte le lavorazioni oggetto di affidamento ove copra con la qualifica prevalente i requisiti non posseduti nelle scorporabili, con l’eccezione secondo la quale, le “categorie a qualificazione obbligatoria” – tra cui è compresa la OS 28 – non potendo essere eseguite direttamente dall’affidatario, qualificato solo per la categoria prevalente, devono essere subappaltate ad imprese munite delle specifiche attestazioni…”.

Ai sensi di quanto sopra, si può rispondere affermativamente al Suo quesito,

cordiali saluti,

CUC Valconca
Il Rup
 
28/11/2019 10:31
Quesito #5
La scrivente impresa xxxx ha presentato manifestazione di interesse al lavoro in oggetto come concorrente singolo.
In virtù della sotto allegata nota chiediamo se c’è la possibilità di costituire RTI temporanea con impresa in possesso della categoria og3 classifica 4°.
Ovviamente xxxx sarà capogruppo e yyyy in qualità di mandante.
Cordiali saluti.  
“La validità della costituzione di un’ATI va giudicata solo con riferimento al momento della formulazione dell’offerta, per cui sono legittime le offerte congiuntamente presentate da imprese appositamente e tempestivamente raggruppate, singolarmente invitate, anche allorquando la loro costituzione in ATI sia intervenuta dopo la fase di prequalificazione (rif: Consiglio di Stato, sez. V, 14.06.2017 n. 2896).”
28/11/2019 12:12
Risposta
Spett.le Operatore economico,

in merito alla possibilità tecnica di presentare domanda come RTI nella qualità di mandataria, pur avendo partecipato alla fase della ricerca di mercato, e aver manifestato il relativo interesse, come operatore singolo, la normativa è chiara:
l’art.48 comma 11 del D.Lgs.50/16, infatti, recita: “In caso di procedure …. negoziate, …., l'operatore economico invitato individualmente, o i……….. ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti”.
Alle condizioni poste dalla norma è pertanto possibile procedere.

Cordiali saluti,
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Il Rup

CUC - Unione della Valconca

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