Inviato esito

Gara #88

Centrale Unica di Committenza dell’Unione della Valconca per il Comune di San Giovanni in Marignano (RN): COSTRUZIONE NUOVA ROTATORIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA VIA GARIBALDI E LA VIA PERUGIA. CUP H31B24000460004.
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Informazioni appalto

23/07/2025
Negoziata
Lavori
€ 266.648,06
Tiraferri Gianluca
Comune di San Giovanni in Marignano

Categorie merceologiche

45233128 - Lavori di costruzione di rotatorie

Lotti

Inviato esito
1
B7875B130E
H31B24000460004
Solo prezzo
COSTRUZIONE NUOVA ROTATORIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA VIA GARIBALDI E LA VIA PERUGIA. CUP H31B24000460004.
Questo progetto ha come obiettivo la riduzione dei rischi connessi alla viabilità, migliorando la sicurezza stradale e la fluidità del traffico nell'area, attraverso la sistemazione dell'infrastruttura esistente e tramite la realizzazione di una nuova rotatoria.
€ 260.144,45
€ 43.181,32
€ 6.503,61
€ 228.458,85
134 del 03/10/2025
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
03948870401 Manta Costruzioni Srl
Anomalia calcolata ai sensi dell'allegato II.2 del D.Lgs 36/2023 - Metodo A c. 2 - Sommatoria: 78.01 - Media: 13.00 - Scarto medio: 3.02 - Rapporto: 0.23 - Soglia individuata: 16.02
Visualizza partecipanti

Scadenze

01/08/2025 14:00
07/08/2025 13:00
07/08/2025 16:00

Allegati

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22/07/2025 20:44
334.80 kB
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08/08/2025 09:15
332.79 kB
det.134-03-10-2025-aggiudicazione.pdf
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03/10/2025 17:38
146.03 kB
Avviso Appalto Aggiudicato
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03/10/2025 18:02
18.09 kB
graduatoria.pdf
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03/10/2025 18:06
17.13 kB

Chiarimenti

24/07/2025 09:43
Quesito #1
Buongiorno,
chiediamo cortesemente dove possiamo trovare gli elaborati progettuali tra cui il CSA che viene richiesto firmato.
In attesa inviamo distinti saluti.

24/07/2025 09:53
Risposta
Spett.le operatore economico,
si indica di seguito dove poter accedere agli elaborati del progetto esecutivo:
entrando nella piattaforma, visualizzando la gara, vedrà sulla destra "Indagine", corrispondente alla prima fase di indagine di mercato e "Gara", corrispondente alla procedura di gara iniziata con l'invio della lettera di invito; cliccando su "Indagine", troverà tutti gli allegati della progettazione.
Cordiali saluti,
Il Rup
24/07/2025 09:47
Quesito #2
con la presente per chiedere:
1) la lettera di invito chede nella documentazione amministrativa: la domanda di partecipazione, la soa e l'iso, il capitolato firmato, il dgue e il versamento anac; sul portale sono richieste, in modo obbligatorio, anche diverse richieste (sempre in modo obbligatorio, ma che non sono obbligatorie: avvalimento, dichiarazioni CAM, ati, ecc.
si chiede chiarimento in merito.
2) nell'offerta economica soro richiesti documenti obbligatori come i giustificativi della manodopera e la la tabella dei giustificativi, ma, se la ns. impresa dovesse dichiarare lo stesso importo della manodopera rispetto a quello del progetto di gara, dette dichiarazioni non sono obbligatorie, anzi sono ripetitive.
si chiede chiarimento in merito.

si prega di essere chiari nella risposta, senza rimandare a Leggi o decreti.


24/07/2025 15:49
Risposta
1) con la presente per chiedere:
1) la lettera di invito chede nella documentazione amministrativa: la domanda di partecipazione, la soa e l'iso, il capitolato firmato, il dgue e il versamento anac; sul portale sono richieste, in modo obbligatorio, anche diverse richieste (sempre in modo obbligatorio, ma che non sono obbligatorie: avvalimento, dichiarazioni CAM, ati, ecc.
si chiede chiarimento in merito.
2) nell'offerta economica soro richiesti documenti obbligatori come i giustificativi della manodopera e la la tabella dei giustificativi, ma, se la ns. impresa dovesse dichiarare lo stesso importo della manodopera rispetto a quello del progetto di gara, dette dichiarazioni non sono obbligatorie, anzi sono ripetitive.
si chiede chiarimento in merito.

si prega di essere chiari nella risposta, senza rimandare a Leggi o decreti.

RISPOSTA:

Spett.le operatore economico,

la lettera di invito elenca la documentazione obbligatoria; la stessa precisa, però, di fare attenzione agli “allegati degli allegati”. Anch’essi possono essere obbligatori.

Gli stessi, sono peraltro elencati compiutamente alle pgg.18 e 19 dell’allegato 1.

In merito all’avvalimenti, ATI, ecc., è sufficiente cliccarvi sopra per leggere quanto segue:

a) In merito all’allegato 2 (RTI): “Dichiarazione di RTI già costituito/non ancora costituito. Il documento è obbligatorio per chi si costituisce in RTI. Per gli operatori che non si costituiscano in RTI, il documento va comunque: allegato ma non compilato (oppure va allegato un file in bianco)”;

b) In merito agli allegati riferiti all’avvalimento (all.3, 4 e “contratto di avvalimento”): Dichiarazione di avvalimento. La dichiarazione è obbligatoria per gli operatori che utilizzino lo strumento dell'avvalimento. Gli operatori che non utilizzino lo strumento dell'avvalimento: A) allegano comunque il documento seppur senza compilarlo oppure allegano foglio bianco o dichiarazione di non usufruire dell'avvalimento.



E’ quindi evidente che l’obbligatorietà di presentazione del documento riguardi chi utilizzi la specifica fattispecie. Per gli altri, si procede come sopra indicato.


In merito alle dichiarazioni CAM, le stesse sono invece esplicitamente obbligatorie; le stesse sono riportare alle pg. 15 e 16 dell’allegato 1 (in merito ai CAM STRADE E AUTOSTRADE - Decreto 5/8/2024).
E’ il caso di precisare anche che, in merito ai CAM Pubblica illuminazione - Decreto 27/9/2017, non è richiesta (sempre obbligatoriamente) una semplice dichiarazione, ma diallegare idonea documentazione attestante la qualificazione del personale che effettuerà l’installazione (certificazioni, attestazioni, ecc.);


---------


2) nell'offerta economica soro richiesti documenti obbligatori come i giustificativi della manodopera e la la tabella dei giustificativi, ma, se la ns. impresa dovesse dichiarare lo stesso importo della manodopera rispetto a quello del progetto di gara, dette dichiarazioni non sono obbligatorie, anzi sono ripetitive.
si chiede chiarimento in merito.

RISPOSTA:
Spett.le operatore economico,
sarà sufficiente allegare o una dichiarazione che attesti quando da Voi indicato o un foglio bianco; è evidente, infatti, che l'obbligatorierà sia necessaria solo per coloro che abbiano un costo della manodopera inferiore a quanto indicato dalla stazione appaltante.
Per la verità, così come indicato anche per le voci riferite al precedente quesito, alla voce esplicativa dell'allegato è già precisato quanto segue:
“Se applicabile, utilizza questo spazio per caricare i tuoi giustificativi per il ribasso della manodopera. Vedi in tal senso, pgg.8 e 9 della lettera di invito, punto "N.B.". In sostanza, se i costi della manodopera indicati dall’operatore economico sono inferiori al parametro indicato dalla stazione appaltante (euro 43.181,32), l’operatore economico è tenuto a giustificare tale differenza, dimostrando che il ribasso è dovuto ad una più efficienza organizzazione aziendale. In tal caso, l’operatore economico procede all’interno della piattaforma, nell’ambito dell’offerta economica, alla presente voce “Giustificativi manodopera”. Qualora non si ricada nella presente fattispecie, si può allegare un foglio bianco o dichiarazione di non necessitare dei giustificativi”.
Quanto sopra conferma, appunto, la non obbligatorierà dell'allegato nel caso in cui i costi della manodopera NON siano inferiori al parametro indicato dalla stazione appaltante (euro 43.181,32).
Cordiali saluti,
Il Rup

25/07/2025 10:18
Quesito #3
con la presente per chiedere quanto segue:


l'allegato obbligatorio "Idonea documentazione di qualificazione personale Criterio di cui al par.4.2.2.1. Decreto 27 9 2017 (CAM) – Capacità tecnico professionali per l’installazione degli apparecchi di illuminazione", visto che la sottoscritta impresa intende subappaltare tutti i lavori OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua, al posto della documentazione di qualificazione personale, può allegare una dichiarazione nella quale attesta detto subappalto, indicando che, in caso di aggiudicazione, l’impresa supappaltatrice di dette lavorazioni sarà in possesso di tutti i requisiti e certificazioni necessarie per la realizzazione dell’opera.


Si chiede un contatto telefonico, in quanto, a volte, è meglio spiegarsi a voce, onde evitare incomprensioni.


saluti


26/07/2025 12:41
Risposta

Spett.le operatore economico,

la normativa richiede che in questa fase, cioè quella di gara, sia necessario già dimostrare di possedere la qualificazione richiesta. Il requisito richiesto, infatti, rientra espressamente all’interno della voce “SELEZIONE DEI CANDIDATI (par.4.2.2 del Decreto CAM 27 9 2017).

In tal senso, si veda CdS. N. 9398/2023). il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire alcuni propri precedenti orientamenti, osservando, ad esempio, che la ratio dell’intero impianto normativo di cui sopra risiede, tra gli altri, nell'obiettivo di consentire agli operatori economici di formulare una offerta consapevole ed adeguata sulla base di tutti gli elementi, compresi i CAM.

A riguardo, il CdS ha ribadito che il compimento delle verifiche sulla conformità ai CAM non deve essere demandato alla sola fase di esecuzione del contratto, ma essere svolta obbligatoriamente già nell’ambito delle valutazioni delle offerte. In altri termini, si possono distinguere due fasi: la fase di gara e la fase esecutiva del contratto che rispondono a criteri diversi.

Come ha ribadito il Consiglio di Stato “In sede di gara, la valutazione della conformità ai CAM deve essere effettuata …. per verificare che l’offerta sia rispettosa della lex specialis e dei criteri ambientali, in ossequio al principio di par condicio dei partecipanti.

Pertanto, in caso di subappalto, non può essere sufficiente una generica dichiarazione ove si indichi che sarà il subappaltatore, a dimostrare in un secondo momento, il possesso del requisito richiesto in quanto ciò avverrebbe, evidentemente, in una successiva fase rispetto a quella di gara.

E’ quindi necessario che sia allegata, evidenziando l'eccezione che segue, subito la documentazione necessaria (certificazioni, attestazioni, ecc.) del subbappaltatore già in questa fase, al fine di attestare che il subappaltatore possegga le capacità tecnico professionali per l’installazione degli apparecchi di illuminazione di cui Criterio di cui al par.4.2.2.1. Decreto CAM 27/9/2017.

La normativa nazionale consente naturalmente di procedere anche per mezzo di un’autodichiarazione (ed eccosi al Suo specifico quesito) nel caso in cui sia richiesta della specifica documentazione, come in questo caso (certificazioni, attestazioni, , in generale idonea documentazione attestante la qualificazione del personale che effettuerà l’installazione).

Nel dettaglio, l’art.46 lett.n) del d.P.R.445/00 appare sicuramente applicabile alla procedura di gara:

Art. 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

"1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica".

Tuttavia, la stessa non può che riguardare il dichiarante e non soggetti terzi, salvo quanto segue.

Vero, infatti, che l’art.47 del d.P.R.445/00 stabilisce che la dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante possa riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti.

Ma la norma prosegue indicando che ciò possa avvenire solo quando l’interessato, in merito al soggetto terzo, abbia diretta conoscenza dei fatti o, come in questo caso, di determinate qualifiche. Pertanto, in caso di subappalto, ci si può limitare anche ad una dichiarazione che il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui al criterio di cui al par.4.2.2.1. del Decreto CAM 27/9/2017 ma la stessa non potrà essere una generica comunicazione o un semplice auspicio, in quanto la dichiarazione riguardante qualifiche di soggetti terzi può essere prodotta solo, naturalmente, qualora si abbia già al momento della dichiarazione conoscenza che il subappaltatore possegga effettivamente tali requisiti; è evidente che, per poter rilasciare una simile dichiarazione, sia necessario già conoscere chi sia il subappaltatore.

In merito ai contatti telefonici, gli stessi sono chiaramente esplicitati nei documenti di gara, sin dalla fase di ricerca di mercato.
Nella lettera di invito trova tutti i riferimenti, della CUC, del Comune delegante e del gestore della piattaforma di gara, alle pgg.2 e 6.

Cordiali saluti,
Il Rup




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