Inviato esito

Gara #75

Centrale Unica di Committenza dell’Unione della Valconca per il Comune di San Giovanni in Marignano (RN): “Lavori di bonifica del sito contaminato di Via degli Olmi, 79 (ex Metalcrom)". Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation-UE.
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Informazioni appalto

13/02/2024
Negoziata
Lavori
€ 259.598,98
Dott. Lorenzo Socci
Comune di San Giovanni in Marignano

Categorie merceologiche

4511236 - Lavori di bonifica di terreni

Lotti

Inviato esito
1
B055730EC5
H39J21011040001
Solo prezzo
Centrale Unica di Committenza dell’Unione della Valconca per il Comune di San Giovanni in Marignano (RN): “Lavori di bonifica del sito contaminato di Via degli Olmi, 79 (ex Metalcrom)
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: bonifica del sito inquinato (cd. Ex Metalcrom), sito in Via degli olmi, 79 consistente nel trattamento in-situ del terreno contaminato, senza necessità di realizzare scavi di bonifica.
Tale modalità realizzativa comporta la realizzazione di punti di iniezione (inserendo appositi tubi valvolati all’interno dei fori dei sondaggi per l’approfondimento della caratterizzazione esistenti) e quindi l’iniezione nel suolo insaturo di appositi prodotti riducenti del cromo esavalente a cromo trivalente. Al fine di garantire il contenimento di un’eventuale migrazione della contaminazione da cromo esavalente a seguito dell’iniezione del prodotto riducente dal suolo insaturo verso la falda, si rende necessario attivare un sistema di pozzi barriera per il cromo esavalente, utilizzando la tecnica di bonifica già testata in sito in occasione della prova pilota del giugno 2020. Tale modalità di intervento non comporta rischi per le strutture esistenti, in quanto non sono previste opere di scavo, non comporta la produzione di rifiuti, in quanto i terreni vengono bonificati sul posto e resi conformi alla destinazione d’uso corrente (produttivo-industriale, in riferimento alla colonna B della tabella 1, allegato 5, titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/06) e non comporta la necessità di estrazione e movimentazione di rifiuti, con le connesse emissioni dei gas di scarico dai mezzi d’opera in cantiere e per il trasporto rifiuti, oltre all’impatto dei mezzi di trasporto sulla pubblica viabilità.
€ 249.306,55
€ 81.271,04
€ 10.292,43
€ 188.906,44
Determina nr.79 del 24/05/2024
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
01299560381 S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE SRL
Visualizza partecipanti

Scadenze

26/02/2024 12:00
29/02/2024 12:00
04/03/2024 15:00

Allegati

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13/02/2024 10:04
1.34 MB
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13/02/2024 15:53
453.62 kB
Verbale ammissione
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28/03/2024 09:51
35.15 kB
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12/04/2024 18:05
103.63 kB
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24/05/2024 17:15
308.99 kB
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24/05/2024 17:15
163.12 kB
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24/05/2024 17:49
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Avviso Appalto Aggiudicato
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24/07/2024 17:40
15.85 kB

Chiarimenti

19/02/2024 14:56
Quesito #4
Si richiede se sia possibile avere il PSC ed il relativo computo degli oneri per la sicurezza.
20/02/2024 16:26
Risposta
Spett.le operatore economico,
come specificato nel capitolo 7 del elaborato di PROGETTO ESECUTIVO, non essendo prevista la presenza anche non in contemporanea di più imprese appaltatrici, non è stato redatto PSC, che potrà eventualmente essere predisposto qualora necessario, per esempio in caso di ricorso al subappalto da parte della ditta esecutrice. Si riporta di seguito stralcio integrale del succitato capitolo 7:
“Il presente appalto sarà assegnato ad un unico operatore in possesso della categoria SOA: OG12 per la Classe II, nonché in possesso della Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla Categoria 9 – Classe e) di cui al art. 212, comma 5, del D.Lgs n. 152/2006 e sm ed art.8, comma 1, lett. i) del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 120 del 3 giugno 2014 (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica).
Allo stato attuale non è prevista la presenza di più impese esecutrici anche non in contemporanea per l’esecuzione dell’appalto e pertanto non è stato nominato il Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva e non è stato redatto un Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Solo qualora necessario, ad esempio nel caso di ricorso al subappalto da parte della ditta esecutrice aggiudicataria del servizio, sarà nominato CSE in corso d'opera ai sensi art. 90 c. 5 del D.Lgs. 81/2006”.
In tal caso, al Coordinatore nominato in fase di esecuzione, compete anche la redazione del PSC.
L’appaltatore, pertanto, opererà in cantiere nel rispetto del proprio P.O.S. che, fino all’eventuale verificarsi di quanto sopra specificato, terrà luogo anche di PSC.

Si coglie altresì l’occasione, a proposito di subappalto, per ricordare agli Operatori economici quanto prevede l’art.1.49 del capitolato Speciale di Appalto, che testualmente recita:
1.49 Subappalto
L’Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara, potrà richiedere il subappalto delle prestazioni ricadenti nella categoria prevalente SOA: OG12.
ATTENZIONE: Il subappalto per l’esecuzione della Categoria omogenea dei “lavori” e della Categoria omogenea delle “iniezioni” dei prodotti riducenti (così come quantificate all’art.3 del contratto di appalto) , potranno essere affidati in subappalto esclusivamente a soli operatori economici in possesso della categoria SOA: OG12 per la Classe afferente all’importo subappaltato, nonché in possesso della Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla Categoria 9 – Classe e) di cui al già citato art. 212, comma 5, del D.Lgs n. 152/2006 e sm ed art.8, comma 1, lett. i) del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 120 del 3 giugno 2014 (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica).

Cordiali saluti,
Il RUP
19/02/2024 15:01
Quesito #5
Nel computo metrico estimativo non ci sono evidenze di voci per le analisi chimiche di caratterizzazione/classificazione dei rifiuti (es. terreno da prescavi e scarti delle trivellazioni EER 170504, acque derivanti dagli spurghi dei piezometri). Si richiede pertanto se tali oneri siano esclusi dall'appalto.
20/02/2024 16:28
Risposta
Gent.mo,
le eventuali analisi di caratterizzazione del rifiuto solido (terreno da trivellazioni con EER 170504) sono da intendersi incluse nei costi di trasporto e avvio a recupero.
Le acque di spurgo piezometri non sono da considerarsi rifiuto e possono essere scaricate in pubblica fognatura nel punto di recapito già autorizzato per lo scarico delle acque della barriera idraulica attiva, sia in corrispondenza del recapiro fognario del pozzo privato Zangheri Mario che del recapito del pozzo NPA, come già effettuato anche durante le precedenti campagne di monitoraggio della qualità delle acque di falda, in quanto dai dati storici sono sempre risultate conformi ai limiti autorizzati.
19/02/2024 15:02
Quesito #6
Nel computo metrico estimativo non ci sono evidenze di voci per il trasporto e lo smaltimento delle acque derivanti dagli spurghi dei piezometri. Si richiede pertanto se tali oneri siano esclusi dall'appalto.
20/02/2024 16:29
Risposta
Gent.mo,
le acque di spurgo piezometri non sono da considerarsi rifiuto e possono essere scaricate in pubblica fognatura nel punto di recapito già autorizzato per lo scarico delle acque della barriera idraulica attiva, sia in corrispondenza del recapiro fognario del pozzo privato Zangheri Mario che del recapito del pozzo NPA, come già effettuato anche durante le precedenti campagne di monitoraggio della qualità delle acque di falda, in quanto dai dati storici sono sempre risultate conformi ai limiti autorizzati.
19/02/2024 15:05
Quesito #7
Nel computo metrico estimativo non ci sono evidenze di voci per l'eventuale prescavo da effettuare per il sondagggio SC1. Si richiede pertanto se tale prescavo sia o meno necessario.
20/02/2024 16:30
Risposta
Gent.mo,
il sondaggio SC1 sarà realizzato all'interno dello scavo esistente in corrispondenza di S20 (riferimento figura 15 della Relazione specialistica di progetto), per cui non è necessario procedere con prescavo per la realizzazione di SC1.
20/02/2024 15:04
Quesito #8
In caso di affidamento in subappalto delle attività di installazione dei tubi valvolati e delle attività di iniezione, si richiede conferma che il subappaltatore debba possedere la sola Categoria 9 e non la SOA OG12.
22/02/2024 12:15
Risposta
Spett.le operatore economico,

l’attività di installazione dei tubi valvolati fa parte della “categoria omogenea dei lavori” e l’attività di iniezione, ovviamente, della “categoria omogenea delle iniezioni” e pertanto, ai sensi dell’art. 1.49 del Capitolato Speciale di Appalto, il loro affidamento in subappalto può essere fatto esclusivamente nei confronti di operatori economici in possesso sia della categoria SOA: OG12 per la Classe afferente all’importo subappaltato e sia in possesso della Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla Categoria 9 – Classe e) di cui all’art. 212, comma 5, del D.Lgs n. 152/2006 e sm ed art.8, comma 1, lett. i) del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 120 del 3 giugno 2014 (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica).
A maggior chiarimento si riporta di seguito il citato art.1.49:
“1.49 Subappalto
L’Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara, potrà richiedere il subappalto delle prestazioni ricadenti nella categoria prevalente SOA: OG12. 40
ATTENZIONE: Il subappalto per l’esecuzione della Categoria omogenea dei “lavori” e della Categoria omogenea delle “iniezioni” dei prodotti riducenti (così come quantificate all’art.3 del contratto di appalto) , potranno essere affidati in subappalto esclusivamente a soli operatori economici in possesso della categoria SOA: OG12 per la Classe afferente all’importo subappaltato, nonché in possesso della Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla Categoria 9 – Classe e) di cui al già citato art. 212, comma 5, del D.Lgs n. 152/2006 e sm ed art.8, comma 1, lett. i) del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 120 del 3 giugno 2014 (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica)”.

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