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Comune di Montescudo - Monte Colombo
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Gara #25
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA per il Comune di Montescudo-Montecolombo ( gara per gli operatori economici invitati):AFFIDAMENTO SERVIZIO DI “GRUPPO EDUCATIVO TERRITORIALE” ATTIVITA’ SOCIO-EDUCATIVA POMERIDIANA RIVOLTA A BAMBINI/RAGAZZI DI ETA 6-11 ANNI, RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTESCUDO – MONTE COLOMBO – PERIODO 31.09.2019- 31.05.2021, SALVO RINNOVO DI ANNI UNO EDUCATIVO.Informazioni appalto
28/08/2019
Negoziata
Servizi
€ 126.000,00
Dott. Lorenzo Socci
Categorie merceologiche
853
-
Servizi di assistenza sociale e servizi affini
Lotti
Inviato esito
1
80161819D2
Qualità prezzo
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA per il Comune di Montescudo-Montecolombo ( gara per gli operatori economici invitati):AFFIDAMENTO SERVIZIO DI “GRUPPO EDUCATIVO TERRITORIALE” ATTIVITA’ SOCIO-EDUCATIVA POMERIDIANA RIVOLTA A BAMBINI/RAGAZZI DI ETA 6-11 ANNI, RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTESCUDO – MONTE COLOMBO – PERIODO 31.09.2019- 31.05.2021, SALVO RINNOVO DI ANNI UNO EDUCATIVO.
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI “GRUPPO EDUCATIVO TERRITORIALE” ATTIVITA’ SOCIO-EDUCATIVA POMERIDIANA RIVOLTA A BAMBINI/RAGAZZI DI ETA 6-11 ANNI, RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTESCUDO – MONTE COLOMBO – PERIODO 31.09.2019- 31.05.2021, SALVO RINNOVO DI ANNI UNO EDUCATIVO
€ 126.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 118.726,00
151 13/09/2019
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
01932240409 | Il Millepiedi coop. soc. a r. l. |
Commissione valutatrice
150
12/09/2019
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
Allegretti | Sabrina | Presidente |
Vandi | Cinzia | Membro |
Vulcano | Franca | Membro |
Scadenze
10/09/2019 13:30
12/09/2019 09:30
12/09/2019 09:45
Avvisi
Allegati
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7707 - Avviso di appalto aggiudicato.1568364126.pdf SHA-256: 7757e98b027b2fd1123d4640a512ee28acb59542f1bf2d3f1437534678ef159c 09/08/2023 17:46 |
14.45 kB |
Chiarimenti
05/09/2019 16:11
Quesito #1
Nel modulo-domanda scaricato dal portale, il fac-simile riporta la seguente dicitura "per il seguente lotto/seguenti lotti:
□ Lotto 1 – Gestione del servizio Nido d’Infanzia;
□ Lotto 2 – Gestione del servizio educativo Scuola d’Infanzia."
Si chiede la conferma che sia un refuso e si chiede di indicare quale sia la dicitura corretta da inserire come ad esempio "servizio di Gruppo Educativo Territoriale Attività Socio-educativa pomeridiana rivolta a bambini/ragazzi di età 6-11 anni"
□ Lotto 1 – Gestione del servizio Nido d’Infanzia;
□ Lotto 2 – Gestione del servizio educativo Scuola d’Infanzia."
Si chiede la conferma che sia un refuso e si chiede di indicare quale sia la dicitura corretta da inserire come ad esempio "servizio di Gruppo Educativo Territoriale Attività Socio-educativa pomeridiana rivolta a bambini/ragazzi di età 6-11 anni"
06/09/2019 09:51
Risposta
Gent.mo,
ringraziando della segnalazione del refuso e scusandosi per lo stesso, si conferma che si tratta appunto di un mero refuso.
Pertanto il modulo domanda va inteso senza la parte che segue, senza necessità di aggiungere ulteriori diciture:
"per il seguente lotto/seguenti lotti:
□ Lotto 1 – Gestione del servizio Nido d’Infanzia;
□ Lotto 2 – Gestione del servizio educativo Scuola d’Infanzia".
Cordiali saluti,
CUC Valconca
ringraziando della segnalazione del refuso e scusandosi per lo stesso, si conferma che si tratta appunto di un mero refuso.
Pertanto il modulo domanda va inteso senza la parte che segue, senza necessità di aggiungere ulteriori diciture:
"per il seguente lotto/seguenti lotti:
□ Lotto 1 – Gestione del servizio Nido d’Infanzia;
□ Lotto 2 – Gestione del servizio educativo Scuola d’Infanzia".
Cordiali saluti,
CUC Valconca
06/09/2019 11:16
Quesito #2
Si chiede se la dichiarazione ex art. 80 di cui all'allegato 5:
- debba essere resa oltre che dai soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa, anche dai membri del Collegio Sindacale e in questo caso si chiede se il legale rappresentante possa rendere la suddetta dichiarazione per conto di tutti i sindaci del collegio sindacale - salvo indicazione puntuale dei nominativi, dei ruoli e dei riferimenti anagrafici e di residenza - o se viceversa, la stazione appaltante richieda la dichiarazione firmata da parte di ciascuno dei soggetti citati in
Grazie e cordiali saluti
- debba essere resa oltre che dai soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa, anche dai membri del Collegio Sindacale e in questo caso si chiede se il legale rappresentante possa rendere la suddetta dichiarazione per conto di tutti i sindaci del collegio sindacale - salvo indicazione puntuale dei nominativi, dei ruoli e dei riferimenti anagrafici e di residenza - o se viceversa, la stazione appaltante richieda la dichiarazione firmata da parte di ciascuno dei soggetti citati in
Grazie e cordiali saluti
06/09/2019 16:07
Risposta
Spett.le operatore economico,
in merito alla necessità o meno che le dichiarazioni di cui all'art. 80 (in questo caso riferite all'allegato 5) siano obbligatorie o meno anche per i membri del collegio sindacale, si rimanda pedissequamente alla norma, e cioè all'art. 80 comma 3 il quale stabilisce che:
l’esclusione di cui ai commi 1 e 2 (dell'art.80) va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:
1) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
2) di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
3) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
4) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
5) In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Tuttavia è vero che sono sorti problemi interpretativi in relazione al riferimento, mutuato dalla direttiva europea, ai «membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza», in quanto l’ordinamento giuridico italiano non contempla, nella disciplina dei modelli organizzativi delle società di capitali, un "consiglio di direzione" o un "consiglio di vigilanza".
Su questo tema è intervenuta l’ANAC, con il Comunicato del Presidente del 26/10/2016, poi sostituito dal comunicato del Presidente dell’8/11/2017.
L’ANAC ha dato un’interpretazione che, in questo caso, si condivide, nel dettaglio l’Autorità ha precisato che:
“il correttivo ha introdotto prima della locuzione «di direzione o di vigilanza» l’inciso «dei membri degli organi con poteri», questa aggiunta permette di individuare in maniera più chiara gli organi i cui membri sono interessati dalla previsione e cioè, da un lato, il consiglio di amministrazione e dall’altro gli organi con poteri di direzione e vigilanza.
Le indicazioni fornite dalla norma devono essere interpretate avendo a riferimento i sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 e precisamente:
1) sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un “consiglio di amministrazione” e su un “collegio sindacale”;
2) sistema cd. “dualistico”(disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul “consiglio di gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”;
3) sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di un “comitato per il controllo sulla gestione” costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.).
Pertanto, la sussistenza del requisito di cui all’art. 80, comma 1, del Codice deve essere verificata in capo:
In merito alla seconda parte del quesito, qualora in base a quanto sopra la Vostra società sia tenuta a rendere tale dichiarazione (per mezzo delle dichiarazioni dei soggetti interessati), nella medesima comunicazione del Presidente ANAC dell’8/11/2017, l’autorità fornisce suggerimenti in merito appunto alla questione se le dichiarazioni richieste possano essere sostituite da una dichiarazione “unica” del legale rappresentante.
La risposta sembra poter essere affermativa e ciò in particolare in base alla parte del comunicato del Presidente ANAC che recita: “Il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.
Si precisa che questa stazione appaltante richiede, al fine della velocità della gara, l’indicazione dei dati identificativi da parte dell’operatore economico già in questa fase.
L’ANAC conclude infine con un suggerimento agli operatori economici che questa CUC condivide:
“Ciò posto, appare opportuna l’adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l’onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione”.
Cordiali saluti
CUC Valconca
Il Rup
in merito alla necessità o meno che le dichiarazioni di cui all'art. 80 (in questo caso riferite all'allegato 5) siano obbligatorie o meno anche per i membri del collegio sindacale, si rimanda pedissequamente alla norma, e cioè all'art. 80 comma 3 il quale stabilisce che:
l’esclusione di cui ai commi 1 e 2 (dell'art.80) va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:
1) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
2) di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
3) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
4) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
5) In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Tuttavia è vero che sono sorti problemi interpretativi in relazione al riferimento, mutuato dalla direttiva europea, ai «membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza», in quanto l’ordinamento giuridico italiano non contempla, nella disciplina dei modelli organizzativi delle società di capitali, un "consiglio di direzione" o un "consiglio di vigilanza".
Su questo tema è intervenuta l’ANAC, con il Comunicato del Presidente del 26/10/2016, poi sostituito dal comunicato del Presidente dell’8/11/2017.
L’ANAC ha dato un’interpretazione che, in questo caso, si condivide, nel dettaglio l’Autorità ha precisato che:
“il correttivo ha introdotto prima della locuzione «di direzione o di vigilanza» l’inciso «dei membri degli organi con poteri», questa aggiunta permette di individuare in maniera più chiara gli organi i cui membri sono interessati dalla previsione e cioè, da un lato, il consiglio di amministrazione e dall’altro gli organi con poteri di direzione e vigilanza.
Le indicazioni fornite dalla norma devono essere interpretate avendo a riferimento i sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 e precisamente:
1) sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un “consiglio di amministrazione” e su un “collegio sindacale”;
2) sistema cd. “dualistico”(disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul “consiglio di gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”;
3) sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di un “comitato per il controllo sulla gestione” costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.).
Pertanto, la sussistenza del requisito di cui all’art. 80, comma 1, del Codice deve essere verificata in capo:
- ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico".
In merito alla seconda parte del quesito, qualora in base a quanto sopra la Vostra società sia tenuta a rendere tale dichiarazione (per mezzo delle dichiarazioni dei soggetti interessati), nella medesima comunicazione del Presidente ANAC dell’8/11/2017, l’autorità fornisce suggerimenti in merito appunto alla questione se le dichiarazioni richieste possano essere sostituite da una dichiarazione “unica” del legale rappresentante.
La risposta sembra poter essere affermativa e ciò in particolare in base alla parte del comunicato del Presidente ANAC che recita: “Il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.
Si precisa che questa stazione appaltante richiede, al fine della velocità della gara, l’indicazione dei dati identificativi da parte dell’operatore economico già in questa fase.
L’ANAC conclude infine con un suggerimento agli operatori economici che questa CUC condivide:
“Ciò posto, appare opportuna l’adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l’onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione”.
Cordiali saluti
CUC Valconca
Il Rup